Art. 10
LEGGE 11 maggio 1951, n. 384
In vigore dal 13 giu 1951
La somma costituente il fondo di riserva deve essere depositata su apposito conto intestato alla Cassa presso la Banca d'Italia o presso un istituto di credito di diritto pubblico, o investita in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato. Tali titoli devono essere depositati presso la Banca d'Italia, sede di Roma, in apposito conto intestato alla Cassa.
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