Art. 6
LEGGE 11 maggio 1951, n. 384
In vigore dal 13 giu 1951
L'obbligo della ritenuta di cui al n. 3) dell'articolo precedente decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la nomina con stipendio a cancelliere o segretario giudiziario.
La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di questa. Essa termina all'atto della cessazione del servizio del funzionario.
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