Art. 2
LEGGE 11 maggio 1951, n. 384
In vigore dal 13 giu 1951
La Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari è posta sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale può adottare i provvedimenti che riterrà opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.
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