Art. 4

LEGGE 11 maggio 1951, n. 384

In vigore dal 31 mar 1953
La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci: 1) di prestiti sull'onore; 2) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi; 3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizi, ai soci permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi .
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