Art. 5

LEGGE 11 maggio 1951, n. 384

In vigore dal 13 giu 1951
Le entrate della Cassa sono costituite: 1) dalle rendite provenienti dal patrimonio e dal fondo di riserva; 2) dalle offerte, lasciti o donazioni fatte dai soci o da altre persone ed enti a favore della Cassa e destinate a fini determinati; 3) da una ritenuta straordinaria dell'uno per cento sullo stipendio e sugli altri assegni di carattere continuativo, percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari.
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