Art. 7
LEGGE 11 maggio 1951, n. 384
In vigore dal 13 giu 1951
I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi dei cancellieri e segretari giudiziari, nonchè i mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia saranno compilati al netto della ritenuta straordinaria mensile stabilita dall', n. 3) della presente legge.
La Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero di grazia e giustizia all'inizio di ciascun semestre provvederà al versamento anticipato dei nove decimi della somma che verrà presumibilmente trattenuta durante l'intero semestre, in base al numero dei funzionari in servizio al principio del semestre. Il versamento sarà effettuato con mandato da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente aperto alla Cassa presso la Banca d'Italia, sede di Roma.
Al termine di ciascun semestre verrà accertata la somma effettivamente dovuta alla Cassa in base alla media del numero dei funzionari in servizio al principio, alla metà ed al termine del semestre stesso, e sarà versata la differenza in più dovuta in confronto della somma anticipata al principio del semestre.
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