Art. 14
LEGGE 11 maggio 1951, n. 384
In vigore dal 19 set 1993
1. Il consiglio centrale può acquisire la collaborazione di una o più persone, scelte di preferenza tra funzionari di cancelleria in quiescenza, per attendere ai servizi d'ordine, di segreteria e di contabilità. A questo personale sarà riconosciuto un compenso periodicamente stabilito dal consiglio centrale e la relativa spesa dovrà prelevarsi dal fondo delle spese di amministrazione della Cassa.
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