Art. 16
LEGGE 11 maggio 1951, n. 384
In vigore dal 13 giu 1951
Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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