Art. 16

LEGGE 11 maggio 1951, n. 384

In vigore dal 13 giu 1951
Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-05-11;384#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo