Art. 5

LEGGE 27 ottobre 1950, n. 1109

In vigore dal 25 gen 1951
La concessione della importazione temporanea delle trecce di paglia cinese o giapponese per essere imbianchite o tinte, prevista dal decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1870, è estesa alla fabbricazione di cappelli.
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