Art. 10
LEGGE 27 ottobre 1950, n. 1109
In vigore dal 25 gen 1951
I quantitativi di cotone greggio, impiegati nella fabbricazione di prodotti dell'industria italiana della gomma e nel rivestimento di cavi e di conduttori elettrici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273.
Sono abrogati i regi decreti 22 febbraio 1930, n. 174, e 27 marzo 1939, n. 565, e la legge 20 marzo 1940, numero 227.
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