Art. 9

LEGGE 27 ottobre 1950, n. 1109

In vigore dal 25 gen 1951
Alle merci ammesse alla esportazione temporanea, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, sono aggiunte le bobine di legno, usate o nuove, che si esportano piene per essere vuotate oppure vuote per essere riempite. Il termine massimo per la reimportazione è fissato in sei mesi.
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