Art. 4
LEGGE 27 ottobre 1950, n. 1109
In vigore dal 25 gen 1951
La concessione della importazione temporanea dei tessuti di cotone greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampati, prevista alla tabella I annessa al testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, è estesa al taglio in pezze dei tessuti stessi, come sopra lavorati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-10-27;1109#art-4