Art. 3
LEGGE 27 ottobre 1950, n. 1109
In vigore dal 25 gen 1951
La concessione della importazione temporanea di ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre e verghe, gregge, per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli prevista dal decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, è stata estesa agli acciai speciali.
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