Art. 1
LEGGE 27 ottobre 1950, n. 1109
In vigore dal 25 gen 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere
lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre
1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono
aggiunte le seguenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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