Art. 1

LEGGE 27 ottobre 1950, n. 1109

In vigore dal 25 gen 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-10-27;1109#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo