Art. 2

LEGGE 27 ottobre 1950, n. 1109

In vigore dal 25 gen 1951
È consentita fino al 31 dicembre 1951, per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri, la importazione temporanea di: a) lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi e segmenti per frizioni, tessuti di cotone incerati o pegamoidati, pelli finte a base di resine poliviniliche o di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto; b) vernici alla nitrocellulosa e relativi solventi, vernici sintetiche.
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