Art. 8
LEGGE 27 ottobre 1950, n. 1109
In vigore dal 25 gen 1951
È consentita, fino al 31 dicembre 1951, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche a colori, a 8, 16 e 35 millimetri riproducenti vedute panoramiche, girate in Italia da turisti, per lo sviluppo e la stampa.
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