Art. 11

LEGGE 27 ottobre 1950, n. 1109

In vigore dal 25 gen 1951
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1950 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - TOGNI - SEGNI - PELLA - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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