Art. 11
LEGGE 27 ottobre 1950, n. 1109
In vigore dal 25 gen 1951
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - TOGNI - SEGNI - PELLA - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-10-27;1109#art-11