Art. 26

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Le disposizioni dei capi II e III si applicano anche ai corrispettivi per la locazione e sublocazione di camere mobiliate da parte di affittacamere e per la locazione e sublocazione di camere con pensione familiare. In tali casi il prezzo dei servizi accessori ed eventualmente della pensione deve essere stabilito separatamente da quello delle camere. I corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi accessori sono stabiliti, per ciascuna delle categorie nelle quali gli affittacamere sono classificati a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1111 e successive modificazioni, con decreto del prefetto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi.
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LEGGE 23 maggio 1950, n. 253 (Art. 26 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.) — Testo vigente | Portale Normativo