Art. 25

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Per gli immobili tenuti in locazione anteriormente al 1 marzo 1947 continua ad avere applicazione la norma dell' del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, ai fini della determinazione dei limiti dei canoni di sublocazione, anche se si tratti di sublocazione stipulata posteriormente a quella data. I limiti si computano sui canoni risultanti dall'applicazione della presente legge.
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