Art. 29

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Le controversie concernenti la misura dei canoni di locazione, i diritti di rivalsa del locatore, la misura dei canoni di sublocazione e ogni altro corrispettivo, nonchè le controversie previste nell' sono devolute al pretore del luogo dove è situato l'immobile. Nel caso di coabitazione di persone o di famiglie diverse, determinata dalle leggi speciali concernenti il blocco delle locazioni, sono inoltre devolute al pretore del luogo in cui è situato l'immobile, le controversie concernenti l'uso comune e promiscuo di locali e servizi. Il pretore potrà pure statuire, in contraddittorio del proprietario dell'immobile e con l'assistenza di consulente tecnico, sulla possibilità di provvedere alla divisione dei locali stessi, qualora questa possa essere compiuta, a spese dei richiedenti, mediante opere di non rilevante importanza.
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LEGGE 23 maggio 1950, n. 253 (Art. 29 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.) — Testo vigente | Portale Normativo