Art. 22

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Non si presume l'esistenza della sublocazione nel caso in cui l'immobile sia adibito ad uso di più professionisti, anche indipendenti, dei quali uno solo figura quale conduttore. In caso di morte di colui che figura quale conduttore la proroga stabilita dall'art. 1 avrà, luogo nei confronti dei professionisti superstiti.
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