Art. 23
LEGGE 23 maggio 1950, n. 253
In vigore dal 27 mag 1950
Oltre che nei casi previsti dal Codice civile, il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto:
1) se il conduttore o il subconduttore ha omesso di fare la comunicazione prescritta dall', nonostante diffida del locatore e decorsi quindici giorni da questa;
2) se il conduttore ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero e non è intervenuta veridica comunicazione del subconduttore entro il termine utile concesso al conduttore ai sensi del n. 1) di questo articolo;
3) se il conduttore pratica abitualmente la sublocazione a giornate, in deroga ai patti contrattuali.
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