Art. 24

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 29 mag 1955
La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, limitatamente al subaffitto di una parte dell'appartamento, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1951. (3)
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