Art. 20
LEGGE 23 maggio 1950, n. 253
In vigore dal 27 mag 1950
Il conduttore, che si vale della facoltà di sublocare l'immobile locato in conformità o in deroga ai patti contrattuali, deve darne comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando la persona del subconduttore, la durata del contratto e il numero dei locali utili sublocati.
Il subconduttore ha facoltà di sostituirsi al conduttore nella comunicazione stabilita nel comma precedente.
Nei casi sopra indicati, il locatore che abbia avuto regolare comunicazione della sublocazione, allorchè agisce per il rilascio dell'immobile locato ai sensi degli e seguenti, deve portare a conoscenza del subconduttore l'esistenza del giudizio mediante notificazione di copia dell'atto di citazione.
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