Art. 15
LEGGE 23 maggio 1950, n. 253
In vigore dal 27 mag 1950
Gli aumenti stabiliti dalla presente legge sono computati previa eliminazione degli aumenti che fossero stati praticati in violazione delle norme sul blocco dei fitti, anche se l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento dell'immobile, e il conduttore ha il diritto di ritenere sui canoni dovuti il maggior importo già versato.
Qualora le parti convengano di prorogare la durata delle locazioni al di là del termine della proroga legale di cui all'art. 1, il canone può essere liberamente determinato per il periodo successivo alla convenzione, purchè sia stata concordata una durata almeno quadriennale del contratto.
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Prourn:nir:stato:legge:1950-05-23;253#art-15