Art. 19

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Il locatore, fermo l'obbligo di tenere o rimettere in efficienza i servizi della cosa locata funzionanti all'inizio della locazione, che non siano stati distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici, ha diritto di rivalersi sui conduttori degli oneri a lui derivanti per il servizio di pulizia e di portierato, per il funzionamento e ordinaria manutenzione dell'ascensore, per la fornitura dell'acqua e della luce e per lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, deduzione fatta del 20 per cento. Tale rivalsa per quanto concerne l'ascensore è fatta in proporzione dell'uso che ciascun inquilino può farne, negli altri casi in proporzione del canone locatizio, ferme le diverse disposizioni che regolino il condominio. Il locatore deve comunicare ai conduttori le distinte delle spese per cui chiede la rivalsa.
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LEGGE 23 maggio 1950, n. 253 (Art. 19 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.) — Testo vigente | Portale Normativo