Art. 23 · LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

Art. 23

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Oltre che nei casi previsti dal Codice civile, il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto: 1) se il conduttore o il subconduttore ha omesso di fare la comunicazione prescritta dall', nonostante diffida del locatore e decorsi quindici giorni da questa; 2) se il conduttore ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero e non è intervenuta veridica comunicazione del subconduttore entro il termine utile concesso al conduttore ai sensi del n. 1) di questo articolo; 3) se il conduttore pratica abitualmente la sublocazione a giornate, in deroga ai patti contrattuali.
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