Art. 31

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Gli atti del procedimento innanzi al pretore indicati negli e il rilascio delle relative copie sono esenti da qualsiasi spesa, tassa e diritto. Le spese per sopraluoghi o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente, se il sopraluogo o l'accertamento è disposto d'ufficio, e dal richiedente negli altri casi.
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