Art. 36
LEGGE 23 maggio 1950, n. 253
In vigore dal 27 mag 1950
Fino alla data fissata per la esecuzione dello sfratto e durante il periodo di proroga del medesimo, il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione fosse ancora in vigore.
Gli occupanti per titolo diverso dalla locazione, durante il periodo di proroga dello sfratto, prevista dall', sono tenuti alle obbligazioni che derivano dal titolo in virtù del quale detenevano l'immobile.
Nel caso in cui l'occupazione è senza titolo o manca la determinazione di un equo corrispettivo, il pretore, nel concedere la proroga, può stabilire il corrispettivo medesimo, che sarà dovuto dall'occupante durante il periodo della proroga.
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