Art. 40

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
L'esclusione dalla proroga e la risoluzione contrattuale, salvo i casi di inadempienza previsti nel Codice civile, non possono essere fatte valere rispetto agli immobili locati ad istituti di istruzione e di educazione, anche se gestiti da privati, purchè regolarmente autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, finchè si presenti la possibilità, per detti istituti, di avere disponibile altro locale ritenuto idoneo all'uso dal provveditore agli studi della circoscrizione.
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LEGGE 23 maggio 1950, n. 253 (Art. 40 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.) — Testo vigente | Portale Normativo