Art. 45

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Ai rappresentanti dei locatori e dei conduttori, indicati nell', spetta la indennità preveduta dal l'art. 2, comma primo, del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 55. Si applicano inoltre il secondo comma del predetto art. 2 ed il comma primo dell' dello stesso decreto legislativo.
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