Art. 48

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 1950. EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - SCELBA - VANONI - PELLA - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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LEGGE 23 maggio 1950, n. 253 (Art. 48 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.) — Testo vigente | Portale Normativo