Art. 42

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Le disposizioni della presente legge concernenti la proroga delle locazioni, i casi di esclusione e cessazione della medesima, la facoltà di divisione stabilita dall' e gli sfratti, si applicano anche ai procedimenti in corso.
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LEGGE 23 maggio 1950, n. 253 (Art. 42 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.) — Testo vigente | Portale Normativo