Art. 39

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Tutti gli edifici già adibiti ad uso di abitazione che sono comunque lasciati liberi da pubblici enti o dallo Stato debbono essere restituiti alla loro precedente destinazione.
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LEGGE 23 maggio 1950, n. 253 (Art. 39 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.) — Testo vigente | Portale Normativo