Art. 39 · LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

Art. 39

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Tutti gli edifici già adibiti ad uso di abitazione che sono comunque lasciati liberi da pubblici enti o dallo Stato debbono essere restituiti alla loro precedente destinazione.
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