Art. 32
LEGGE 23 maggio 1950, n. 253
In vigore dal 27 mag 1950
Nell'ipotesi di immobili occupati in virtù del provvedimento di requisizione previsto dall' del decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107, o di altro titolo non locativo di natura, temporanea, dipendente o non dalle contingenze della guerra o dello sfollamento, il proprietario può agire nei confronti dell'occupante per ottenere la disponibilità dell'immobile.
La relativa controversia è attribuita alla cognizione del pretore del luogo dove è situato l'immobile.
Il pretore fissa con ordinanza avente efficacia di titolo esecutivo, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, la data di cessazione dell'occupazione. Determina, inoltre, qualora già non risulti stabilito o comunque non appaia adeguato, un equo corrispettivo, che sino a tale data l'occupante deve corrispondere al proprietario, senza che da ciò derivi un rapporto di locazione.
Se l'occupante non provvede al pagamento di tale corrispettivo, il proprietario può ottenere dal pretore il rilascio immediato dell'immobile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-05-23;253#art-32