Art. 17
LEGGE 21 novembre 1949, n. 914
In vigore dal 23 dic 1949
Dal 1 novembre 1948 è soppresso l'aumento provvisorio di cui all' della legge 19 agosto 1948, n. 1186, continuandosene peraltro la corresponsione a titolo di acconto sull'assegno supplementare, fino alla definitiva liquidazione del medesimo e salvo conguaglio.
Non si fa luogo al ricupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all' del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653.
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