Art. 21
LEGGE 21 novembre 1949, n. 914
In vigore dal 23 dic 1949
All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari per un importo annuo presunto di 62 milioni, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1948-49 ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con le entrate iscritte al capitolo n. 92-bis relativo al provento dell'esercizio dei giochi e delle scommesse, con decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.
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