Art. 19
LEGGE 21 novembre 1949, n. 914
In vigore dal 23 dic 1949
Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico degli Enti di cui all'articolo -3 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti medesimi sono autorizzati a concedere, ad esclusivo loro carico, sulle dette pensioni o quote di pensioni miglioramenti analoghi a, quelli previsti dalla presente legge.
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