Art. 18

LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

In vigore dal 23 dic 1949
Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione dal servizio sia anteriore al 1 luglio 1949 sono autorizzate per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 21 novembre 1949, n. 914 (Art. 18 Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo