Art. 18
LEGGE 21 novembre 1949, n. 914
In vigore dal 23 dic 1949
Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione dal servizio sia anteriore al 1 luglio 1949 sono autorizzate per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.
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