Art. 14

LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

In vigore dal 18 giu 1952
Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal comma primo dell' del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene elevato a decorrere dal 1 gennaio 1949 a lire 70.000. Detto contributo è corrisposto per lire 12 mila dallo iscritto e per lire 58.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o lo ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e i contributi temporanei straordinari a carico degli ufficiali giudiziari e a carico del Ministero di grazia e giustizia, di cui al comma secondo dell' del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1949.
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LEGGE 21 novembre 1949, n. 914 (Art. 14 Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo