Art. 11
LEGGE 21 novembre 1949, n. 914
In vigore dal 23 dic 1949
Nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi in cui ricorre il diritto ad indennità una volta tanto in base alle norme in vigore degli ordinamenti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, la misura della indennità diretta, come anche quella della indennità indiretta, viene elevata all'intero valore capitale della pensione teorica, calcolato con le norme in vigore in base alla tabella B annessa a ciascuno degli ordinamenti dei detti Istituti.
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