Art. 8

LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

In vigore dal 18 giu 1952
Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizi o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa. Per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, nei casi in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme contenute nei sei commi seguenti. Quando i servizi o periodi sono in parte anteriori al 1 gennaio 1947 e in parte successivi, ai fini della determinazione del relativo contributo, si prendono come base due, retribuzioni, l'una per i servizi anteriori al 1 gennaio 1947, e l'altra per i servizi successivi, dipendenti tra loro nel senso che l'ammontare della seconda retribuzione deve essere pari all'ammontare della prima moltiplicato per il coefficiente 9,4. Quando i servizi o periodi sono tutti anteriori o tutti non anteriori al 1 gennaio 1947, la determinazione del contributo rimane basata su un'unica retribuzione. Le retribuzioni di cui al comma precedente da scegliersi dall'impiegato, dall'insegnante o dal salariato in un ammontare arrotondato in centinaia di lire, entro il limite massimo delle retribuzioni godute al momento della iscrizione o della reiscrizione, non possono però essere in alcun caso per l'impiegato inferiori a lire 1.500 o a lire 14.100 annue e, per l'insegnante ed il salariato, a lire 1.000 o a lire 9.400 annue, rispettivamente per i servizi o periodi anteriori o non anteriori al 1 gennaio 1947. La maggiorazione del 780 per cento di cui all'ultimo comma dell' del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene elevata all'840 per cento e calcolata relativamente ai servizi o periodi anteriori al 2° gennaio 1947. Le due pensioni teoriche da, prendersi a, base per il calcolo del contributo si determinano, in relazione al disposto di cui al secondo comma del precedente , escludendo il servizio utile anteriore al servizio o periodo da riscattare e considerando quindi i soli servizi utili posteriori, rispettivamente comprensivi e non del servizio o periodo da riscattare. Nei riguardi degli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, il calcolo del contributo viene effettuato con le stesse norme relative agli iscritti alla Cassa, di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, applicando però, ai fini della determinazione delle due pensioni teoriche e del valore capitale della loro differenza, rispettivamente le tabelle A e B allegate all'ordinamento approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176. Il contributo a carico dell'iscritto, determinato in base alle norme degli ordinamenti in vigore modificate ai sensi dei precedenti cinque commi del presente articolo, si aumenta del 20 per centro. Per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, nei casi in cui la domanda non risulti presentata, prima della data di entrata in vigore della presente legge, le due pensioni teoriche da prendersi a base per il calcolo del contributo si ricavano dalla tabella A. S. Allegata alla presente legge. Dette pensioni si determinano con le norme di cui al precedente comma sesto, escludendo il servizio utile, anteriore al servizio o periodo da riscattare.
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