Art. 3

LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

In vigore dal 23 dic 1949
Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque. In tutti i casi in cui il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente viene valutato sulla pensione totale e l'assegno supplementare di cui al precedente è determinato in base al complessivo servizio utile a pensione, nel modo indicato nello stesso . Le quote di aumento di pensione e di assegno supplementare, di cui al comma precedente, a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme vigenti per Le pensioni ordinarie statali. L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli Enti, compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza. Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri Enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti della quota, a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformità alla procedura, stabilita, nei commi primo e secondo del presente articolo.
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