Art. 1
LEGGE 21 novembre 1949, n. 914
In vigore dal 23 dic 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 30 per cento, entro i limiti di aumento annuo minimo di lire 9000 e massimo di lire 90.000 per le pensioni dirette, minimo di lire 6.500 e massimo di lire 60.000, per le pensioni indirette e di riversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito a, carico di due o più dei detti istituti di previdenza l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.
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