Art. 2
LEGGE 21 novembre 1949, n. 914
In vigore dal 31 mag 1955
Al titolare di pensione, diretta oppure indiretta o di riversibilità, liquidata o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro è concesso, in correlazione alla pensione medesima e per tutta la durata del godimento di essa a partire dal Po novembre 1948 in poi, un assegno supplementare, rispettivamente diretto oppure indiretto o di riversibilità.
L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto è fissato in lire 24.000 per coloro che hanno 20 anni di servizio utile a pensione e tale importo è aumentato di lire 1.500 per ogni anno di servizio in più fino ad un massimo di lire 54.000. (3)
Per i titolari di pensione diretta che hanno meno di 20 anni di servizio utile l'assegno supplementare è pari a tante volte lire 1.200 quanti sono gli anni di servizio. (3)
Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno supplementare diretto, nel computo degli anni di servizio utili a pensione si considerano anche gli anni che, ai sensi degli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza, danno luogo a maggiorazione di pensione, nonchè i cinque anni concessi in aumento nei casi in cui ricorre l'applicazione dell' dei decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837, o dell' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Nei casi di pensioni di privilegio l'assegno supplementare diretto, da calcolarsi in conformità ai commi precedenti, viene aumentato di due decimi e non può essere inferiore a lire 24.000, nè superiore a lire 54.000. (3)
L'assegno supplementare indiretto o di riversibilità è commisurato al corrispondente assegno supplementare diretto, in base alle stesse aliquote stabilite dagli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza per la determinazione, dell'ammontare della pensione indiretta o di reversibilità nei confronti di quello della pensione diretta.
Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più degli Istituti di previdenza predetti, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, l'assegno supplementare è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione. (1) (3)
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