Art. 10

LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

In vigore dal 18 giu 1952
I minimi di pensione diretta, esclusi quelli rapportati allo stipendio, per ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale, omonima del Ministero del tesoro, qualora risultino inferiori a lire 39 mila annue lorde vengono, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, elevati a detto importo. I minimi di pensione indiretta e di riversibilità, nei casi sopra, indicati, vengono elevati a lire 26.000. Nei casi di cessazioni dal servizio a, partire dalla data, predetta, il minimo di pensione di cui al comma lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell'articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari, è elevato a lire 74.000.
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