Art. 16

LEGGE 21 novembre 1949, n. 914

In vigore dal 23 dic 1949
Il reintegro annuale da parte dello Stato a, favore di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro degli eventuali disavanzi finanziari che dovessero risultare dai relativi rendiconti, previsto dal comma secondo dell' del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, ha vigore limitatamente ai rendiconti degli Istituti medesimi per gli anni solari 1947, 1948 e 1949.
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