Art. 6
LEGGE 21 novembre 1949, n. 914
In vigore dal 18 giu 1952
Agli effetti della determinazione della misura delle indennità una volta tanto e delle pensioni da liquidarsi a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, ivi comprese quelle a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, per cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, l'aumento del 1.200 per cento sulle prime lire 3.000 e del 780 per cento sull'eccedenza di cui al comma primo dell' del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, sulla quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1945, è elevato, rispettivamente, alle misure del 1.300 per cento e dell'840 per cento ed è esteso sulla quota di pensione teorica relativa, ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1946.
Ai fini della determinazione di cui al comma precedente i servizi e periodi riscattati o riconosciuti si considerano, in rapporto al loro ordine di tempo, inseriti tra i servizi resi anteriormente a quelli da riscattare e quelli resi posteriormente.
La pensione teorica complessiva risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai primi tre commi dell' del citato decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, e di cui ai precedenti commi del presente articolo, è aumentata del 20 per cento.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, il massimo della pensione diretta liquidata o da liquidarsi dalle Casse predette è pari all'ultimo stipendio o retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento, oppure allo stipendio o retribuzione pensionabile media del migliore anno di servizio, parimenti aumentati del 20 per cento, ove tale media risulti più favorevole.
In tutti i casi inoltre in cui la pensione è ragguagliata, soltanto a stipendio o a retribuzione pensionabile oppure a media di stipendi o retribuzioni pensionabili. La liquidazione va fatta prendendo per base del ragguaglio l'ultimo stipendio o l'ultima retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento oppure, ove risultino più favorevoli, lo stipendio o la retribuzione pensionabile media del miglior anno di servizio annientati del 20 per cento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-11-21;914#art-6