Art. 8
LEGGE 12 novembre 1949, n. 996
In vigore dal 13 gen 1950
Il registro di carico e scarico degli apparecchi radioriceventi e del materiale radioelettrico soggetto a tassa, che, ai sensi del precedente rimane in vigore per i costruttori e per gli importatori ed il registro di cui all' della presente legge, istituito per i riparatori ed i commercianti, rispondono esclusivamente ai fini del controllo dell'avvenuto pagamento della tassa di fabbricazione sugli apparecchi radioriceventi e sul materiale radioelettrico ed ai fini dell'acquisizione dei nominativi degli acquirenti di apparecchi radioricevuti e di scatole di montaggio e di possessori di apparecchi radioriceventi.
È vietato agli agenti incaricati degli accertamenti di fare uso dei dati accertati per qualsiasi altro fine che non sia quello che forma come sopra oggetto dell'accertamento stesso.
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